Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, D.L. 39/2024, i soggetti che nel corso delle annualità 2024 e/o 2025 hanno sostenuto e sostengono spese riferite a interventi di riqualifica energetica e di natura antisismica, ex articolo 119 D.L. 34/2020, sono incisi di un nuovo obbligo comunicativo, rispettivamente:
- all’ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico;
- al Portale Nazionale delle Classificazione Sismiche (c.d. “PNCS”), per gli interventi antisismici.
È doveroso segnalare sin da subito che l’ambito applicativo del nuovo adempimento riguarda esclusivamente gli interventi “superbonus”, ex articolo 119 D.L. 34/2020, mente non riguarda gli interventi che consentono la fruizione dei bonus “ordinari” (50%-65%-70%-75%-80% e 85%). Il riferimento normativo, infatti, è inequivocabile, in quanto viene previsto che sono tenuti al citato adempimento “i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che sostengono spese per gli interventi
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