L’accordo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore per lo
svolgimento di lavori non compresi nel contratto di
subappalto – e quindi non autorizzati
dalla Stazione appaltante, è un rapporto nullo che non prevede
alcun compenso, considerato che l’affidamento, parziale o totale,
di lavori pubblici integra un reato di pericolo,
qualora i lavori non siano preventivamente assentiti
dall’Amministrazione.
Lavori non autorizzati in subappalto: l’extra contratto
configura un grave delitto
Non parla solo nullità contrattuale, ma anche dei possibili
risvolti penali la sentenza della Corte d’Appello di Ancona
del 31 ottobre 2024, n. 1566, con cui è stato respinto il
ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in
materia di pagamento somme di denaro richieste per lavori eseguiti
extra contratto di subappalto.
Spiegano i giudici d’appello che la nozione stessa di
“lavori extracontratto” è totalmente incompatibile
con le norme di un appalto pubblico e con i limiti
dell’autorizzazione del subappalto, tanto che questa condotta è
sanzionata penalmente, all’epoca dei fatti in via contravvenzionale
(art. 21 legge n. 646/1982) e
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