La tendenziale derogabilità delle norme del Testo Unico
Edilizia, prevista dall’articolo 9 del D.L. n.
17/2022 per la realizzazione di impianti
fotovoltaici, vale soltanto qualora l’interessato dimostri
di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente
equivalenti, di installazione in altri luoghi e comunque a
condizione che egli non ottenga indebiti incrementi di volumetrie e
superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente
connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, è
evidente che l’intervento comunque richiede la necessità del titolo
edilizio maggiore, ossia il permesso di
costruire.
Impianti fotovoltaici: l’installazione non giustifica eventuali
abusi edilizi
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 9 ottobre 2024, n. 8113, con la quale ha respinto
il ricorso in appello contro l’ordine di demolizione di alcune
opere realizzate in assenza di titoli e di autorizzazione
paesaggistica, consistenti nella realizzazione di un
bancone bar e di alcuni gazebo e portici per l’attività di
ristorazione in area vincolata.
Tra le varie opere,
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