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Immobile senza certificato di collaudo statico: il Direttore dei Lavori è responsabile

Immobile senza certificato di collaudo statico: il Direttore dei Lavori è responsabile

L’assenza di certificato di collaudo statico
per edifici realizzati in zona sismica è reato a
carico non soltanto del costruttore e del committente, ma anche del
direttore dei lavori il quale, in qualità di primo
garante della sicurezza, è soggetto all’obbligo specifico di
inibire l’utilizzazione dell’edificio prima del rilascio del
certificato di collaudo.

Certificato di collaudo statico: le responsabilità del DL sul
rilascio

Si conferma così in Cassazione, con la sentenza
del 19 settembre 2024, n. 35123
, la responsabilità a
carico di un professionista, condannato all’ammenda di 400 euro per
il reato di cui all’art. 75 d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia
) e che, in qualità di direttore dei lavori,
aveva realizzato in zona sismica tre edifici residenziali,
permettendone l’utilizzo in assenza del certificato di collaudo
statico.

Secondo il ricorrente, non solo il direttore dei lavori non
avrebbe l’obbligo di effettuare il collaudo statico, come si evince
dagli artt. 65, comma 6, e 67 d.P.R. n. 380/2001,
…continua a leggere

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