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Condono edilizio: la deroga ai limiti volumetrici e soggetti legittimati

Condono edilizio: la deroga ai limiti volumetrici e soggetti legittimati

In caso di domanda di condono per un unico
immobile che superi i limiti volumetrici di 750mc, non è possibile
presentare distinte istanze da parte di diversi soggetti, quando
non siano individuati distinti titoli che
dimostrino il frazionamento reale del cespite.

Frazionamento artificioso e condono edilizio: il no della
Cassazione

A ribadire il divieto di frazionamento
artificioso
finalizzato ad eludere i limiti
volumetrici
imposti dalla normativa condonistica è la
Corte di Cassazione con la sentenza
del 22 ottobre 2024, n. 38815
, che ha respinto il
ricorso per la revoca/sospensione dell’ordine di demolizione di un
immobile, costruito in area sottoposta a vincolo di
inedificabilità
.

Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto attendere la
definizione delle quattro istanze di condono pendenti sull’immobile
considerato che il manufatto era composto da quattro
appartamenti adibiti sin dall’origine come autonome abitazioni. Di
conseguenza, ciascuno dei soggetti che aveva presentato istanza di
condono vantava la propria legittimazione in
quanto nella piena disponibilità dell’immobile per il quale
…continua a leggere

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