La presentazione di una nuova domanda di condono non
annulla eventuali istanze originarie, a cui continua ad
applicarsi il regime normativo a cui fanno riferimento.
La ripresentazione di un’istanza rappresenta infatti
l’esigenza di certezza sulla definizione dello stato
legittimo dell’immobile oggetto di condono, senza che
invece si possa identificare la volontà
di riavviare ex novo la pratica rispetto
all’epoca in cui questa era stata presentata
all’amministrazione.
Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla ripresentazione
dell’istanza
Sono questi i presupposti sui quali il Consiglio di
Stato ha accolto, con la sentenza
del 13 novembre 2024, n. 9097, l’appello di una
società che aveva impugnato il parere negativo di
compatibilità paesaggistica in relazione a due
istanze di condono edilizio presentate nel 1986 e nel 1995, ai
sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985.
Successivamente, nel 2010, la società aveva riproposto l’istanza
a cui era seguito, nel 2012, il diniego di compatibilità
paesaggistica.
Da qui l’impugnazione del provvedimento: secondo il
ricorrente si era ormai formato il silenzio-assenso, tenendo conto
del regime normativo del condono
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