In tema di gare pubbliche vige generale principio di
autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti “sopporta
le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione
dell’offerta e nella presentazione della documentazione”.
Gare telematiche e illeggibilità file: interviene il Consiglio
di Stato
Lo ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8947 dell’8 novembre
2024 resa in riferimento al ricorso presentato per la riforma
di una decisione di primo grado riguardo una procedura di gara
telematica per l’affidamento di servizi bandita e nella quale la
stazione appaltante, stante l’impossibilità di aprire il file
contenente la “busta amministrativa A”, giudicato difforme e
illeggibile, decretava l’esclusione del concorrente ritenendo non
applicabile alla fattispecie l’istituto del soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.
Secondo i giudici di primo grado, che hanno rigettato il
ricorso, si tratterebbe di irregolarità essenziale inidonea, come
tale, a individuare il contenuto della documentazione (la quale
risultava illeggibile per fatto imputabile alla stessa ricorrente
che, a sua volta, aveva
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