La destinazione di un immobile ad uso abitativo ad attività di
B&B determina un mutamento di destinazione
d’uso, ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), perché tale
disposizione distingue fra destinazione residenziale (lettera a)) e
destinazione turistico-ricettiva (lettera a-bis)), così prevedendo
due distinte categorie funzionali.
Da questo punto di vista, le varie modifiche della
disposizione, tra cui il Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105/2024), non hanno
inciso su tale previsione e nel caso di mutamento di destinazione
d’uso con opere, l’intervento continua a essere soggetto a
permesso di costruire e, per immobili in
zona sismica, al deposito della documentazione
progettuale presso l’Ufficio del Genio Civile.
Cambio destinazione d’uso con opere: quando ci vuole il
permesso di costruire?
A spiegarlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 19 novembre 2024, n. 42369, giudicando
inammissibile il ricorso per l’annullamento della sentenza della
Corte di Appello di Napoli, che
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.