Nel caso di richiesta di accesso agli atti di
gara, possono essere escluse le informazioni fornite
dall’operatore nell’ambito dell’offerta che costituiscano, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, informazioni
aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico
industriali, aventi i requisiti di segretezza e rilevanza
economica e soggetti, come tali, a misure di protezione
ragionevolmente adeguate.
Questi perché la qualifica di segreto tecnico o commerciale va
riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere
specialistico, che possano trovare applicazione in una serie
indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare
il valore del servizio offerto solo a condizione che i
concorrenti non ne vengano a conoscenza.
Non solo: un’eventuale dichiarazione di sussistenza di un
segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un
autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della
SA, finalizzato a valutare l’effettiva necessità del
diniego di accesso.
Accesso all’offerta tecnica: il TRGA sul segreto
commerciale
A definire i contorni del diniego di accesso all’offerta
tecnica, a tutela dei segreti commerciali e del know-how
aziendale – e di contro
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