Secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 14, del d.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l’offerta
economica nella quale venga applicato il ribasso anche ai costi
della manodopera non è esclusa dalla gara, ma è assoggetta alla
verifica dell’anomalia, nella cui sede l’operatore economico avrà
l’onere di dimostrare che il ribasso proposto deriva da una più
efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi
salariali.
L’eventuale provvedimento di esclusione disposto dalla SA non è
sindacabile dal Giudice Amministrativo s enon quando sia affetto da
manifesta illogicità e irragionevolezza della decisione, che deve
comuqnue seguire il contraddittorio tra OE e amministrazione.
Ribasso costi della manodopera: sì alla verifica
dell’offerta
Torna a parlare di ribassabilità dei costri della manodopera e
di verifica di anomalia dell’offerta il TAR
Sicilia con la sentenza
dell’11 novembre 2024, n. 3739, con cui
ha specificato l’immanenza dei principi della fiducia e del
risultato che sottendono alle decisioni operate dalla Stazione
Appaltante rispetto alla decisone di escludere
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