Nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato
centrale il rispetto del principio del
contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima
di procedere all’esclusione dell’offerta, la attenta
valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate
dall’impresa “sospettata” di aver presentato
un’offerta anormalmente bassa, atteso che
l’esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di
tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela
della concorrenza e della libertà di impresa.
Verifica anomalia dell’offerta: necessario il contraddittorio
con l’OE
Si tratta di un consolidato principio in materia di contratti
pubblici, che il Consiglio di Stato ha ribadito
con la sentenza
del 18 novembre 2024, n. 9214, con la quale Palazzo
Spada ha parzialmente accolto l’appello proposto da un Consorzio
per l’annullamento del provvedimento di esclusione
da una gara per offerta anomala e per il subentro nel contratto
eventualmente stipulato nelle more con l’OE controinteressato.
Nel caso in esame, il RUP, in osservanza di quanto prescritto
dall’art. 110, comma 2, del d.Lgs.
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