A differenza degli interventi solo manutentivi,
gli interventi di
ristrutturazione possono comportare la
trasformazione, in tutto o in parte, dell’organismo edilizio
precedentemente esistente.
La categoria del risanamento conservativo non può invece
comprendere modifiche sostanziali all’immobile e all’assetto
edilizio e, senza dubbio, non contempla la possibilità di condurre
ampliamenti che vadano ad alterare qualitativamente e
quantitativamente un fabbricato oggetto di istanza di
condono pendente.
Ristrutturazione e risanamento conservativo: quali
differenze
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 19 novembre 2024, n.
9271, che rigetta un ricorso per l’annullamento del
diniego di due istanze di condono edilizio per opere di
ristrutturazione edilizia “pesante” conseguite senza titoli
all’interno di un’area soggetta a vincoli di tutela
paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Si chiarisce in particolare che:
- la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma
1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia)
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