È possibile apportare varianti durante i lavori incentivati dai bonus edilizi, come il Superbonus, senza rischiare di vedersi non ammessa la CILAS in variante?
Il TAR delle Marche, con la sentenza n. 642/2024, ha accolto il ricorso presentato dai proprietari, annullando i provvedimenti del Comune che avevano dichiarato la non ammissibilità della CILAS in variante e imposto la sospensione dei lavori.
I giudici osservano che, se l’obiettivo del Superbonus è quello di accrescere il rendimento energetico ed eventualmente anche sismico del patrimonio edilizio nazionale, non si vedono ragioni valide per escludere dal beneficio fiscale interventi che, sia pure tramite varianti o sanatorie, abbiano comunque conseguito il risultato entro i termini di legge (ferme restando le sanzioni edilizie non reali che il Comune ha dovuto eventualmente applicare nei riguardi del soggetto che ha realizzato l’intervento).
La possibilità di accedere ai benefici fiscali è subordinata ovviamente alla conformità edilizio-urbanistica dell’intervento, che può sussistere ex ante
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