La mancata approvazione di un piano particolareggiato non può
costituire deroga a eventuali vincoli di
inedificabilità presenti sull’area, rendendo quindi
legittima un’istanza di condono per abusi c.d. “maggiori”, ai sensi
della legge n. 326/2003.
La normativa sul condono, come ribadito da pronunce della Corte
Costituzionale, è di stretta interpretazione, in
quanto espressione di principio generale sui limiti della
sanatoria, con «l’individuazione da parte della legge dello
Stato delle fattispecie ad essa assoggettabili, di modo che le
stesse non possono essere comunque ampliate o interpretate
estensivamente dalla legislazione regionale”.
Proprio per questo l’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003
(c.d. “Terzo Condono Edilizio“), contenente la
previsione tassativa delle tipologie di opere insuscettibili di
sanatoria, determina, in pratica, i limiti del condono, entro il
cui invalicabile perimetro può esercitarsi la discrezionalità del
legislatore regionale.
Terzo condono edilizio in area vincolata: valido solo per opere
minori
Sulla base di questi presupposti, con la sentenza
del 4 dicembre 2024,
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.