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Abusi edilizi e vicinitas: niente ricorso senza notifica a proprietari limitrofi

Abusi edilizi e vicinitas: niente ricorso senza notifica a proprietari limitrofi

Nel processo amministrativo, un ricorso è inammissibile quando
non venga notificato ai soggetti c.d. “controinteressati” e questo
vale anche nel caso di contenziosi relativi ad abusi
edilizi
commessi da proprietari di immobili limitrofi.

Ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a., “qualora sia proposta
azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena
di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto
impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato
nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge…”
.

La qualità di controinteressato è infatti riconosciuta a chi,
oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento
impugnato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento
formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente
qualificato alla conservazione dell’atto, in quanto questo di norma
gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di
vantaggio (c.d. elemento sostanziale).

Ne consegue che controinteressato è quel soggetto che abbia un
concreto interesse a che il provvedimento impugnato non venga
annullato, così da conservare intatta la posizione giuridica di
vantaggio conseguentemente acquisita. Rientrano in
…continua a leggere

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