Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
individua all’art. 108 quale termine ultimo per l’esercizio della
facoltà da parte della stazione appaltante di non procedere
all’aggiudicazione quello di trenta
giorni dalla conclusione della valutazione delle
offerte.
Non solo: un eventuale scorrimento della graduatoria non implica
che tale termine inizi a decorrere ex novo,
dato che la valutazione di ammissibilità, convenienza o
sostenibilità delle offerte va fatta dalla SA in maniera
unitaria.
Appalti pubblici: entro quando la Stazione Appaltante può non
aggiudicare la gara?
Sulla base di questi presupposti, il TAR
Sicilia, con la sentenza
del 2 dicembre 2024, n. 3966, ha accolto il ricorso di
un operatore contro i provvedimenti di annullamento della gara e
della successiva aggiudicazione, legata alla riedizione
della procedura, disposti da una stazione appaltante nell’ambito di
una procedura aperta ex. art. 71 d.Lgs. n. 36/2023.
Nella prima edizione della gara la SA:
- aveva annullato l’aggiudicazione in favore dell’impresa prima
classificata - aveva disposto lo scorrimento della graduatoria, giudicando
inammissibile l’offerta della seconda classificata
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