Ai fini della limitazione del diritto di
accesso da parte di un concorrente agli atti e ai
documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non basta
affermare che essi attengono al know how aziendale,
ma deve sussistere un’informazione specificatamente
individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in
grado di garantire un vantaggio concorrenziale
all’operatore nel mercato di riferimento e che presenti effettivi e
comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
In mancanza di questi requisiti e condizioni, nel bilanciamento
dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli
atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è
principio prevalente rispetto
al know how dei singoli concorrenti.
Accesso agli atti di gara: la segretezza dell’offerta
tecnica va motivata
Ribadisce un fondamentale principio in materia di accesso agli
atti di gara la sentenza
del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, n. 8257,
con la quale Palazzo Spada ha respinto l’appello
dell’aggiudicataria di un accordo quadro che aveva richiesto
l’oscuramento della propria offerta tecnica nelle parti che
costituivano segreto commerciale.
In particolare, l’azienda aeva richiesto la riforma
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