

Nel determinare l’importo a base d’asta, la Stazione Appaltante
deve prevedere dei costi della manodopera
allineati, o quanto meno sostenibili, rispetto a quanto
indicato nelle tabelle ministeriali di riferimento, in modo da
mettere l’OE nelle condizioni di potere formulare
un’offerta congrua.
Non solo: l’eventuale impugnazione del bando di gara anche senza
aver partecipato alla procedura è ammissibile, proprio perché
finalizzata alla riedizione della competizione con condizioni tali
da potere presentare un’offerta.
Costi della manodopera: no a scelte incompatibili con tabelle
ministeriali
Sono queste le motivazioni alla base della decisione del
TAR Sicilia di accogliere, con la sentenza
del 16 dicembre 2024, n. 4116, il ricorso presentato
per l’annullamento di un bando di gara per l’affidamento di un
appalto misto di lavori e servizi.
Secondo l’impresa ricorrente, che ha espresso interesse a
partecipare alla procedura, era impossibile presentare un’offerta
alle condizioni imposte dalla SA, a causa della “abnorme e
macroscopica sottostima del costo della manodopera da parte della
Stazione appaltante, tale da
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