È possibile portare in detrazione fiscale al
110% le spese sostenute per la ricostruzione del
muro di contenimento di un
condominio?
Superbonus 110%, condomini e muro di contenimento
È il nuovo interessante quesito a cui l’Agenzia delle Entrate ha
fornito la risposta n.
68 dell’1 febbraio 2021. L’istanza, presentata da un
condominio, chiede se è possibile applicare le detrazioni fiscali
del 110% (c.d. superbonus) alla spese sostenute
per la ricostruzione del muro di contenimento di
confine del condominio. che versa in pessime condizioni statiche e
che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in
grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio
residenziale di cui è pertinenza.
L’orizzonte temporale dopo la Legge di Bilancio 2021
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito fornendo dei
chiarimenti aggiornati alle ultime modifiche apportate al Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio) dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d.
Legge di Bilancio 2021).
In particolare, dopo aver ricordato i presupposti normativi
previsti dal Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato
che dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 è
stato modificato l’orizzonte temporale di fruizione del superbonus.
Con specifico riferimento ai condomini è stato previsto che il
superbonus possa essere utilizzato:
- fino al 30 giugno 2022;
- fino al 31 dicembre 2022, nel caso alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo;
con la quota 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari
importo
Proroga a rischio
Come da
noi rilevato anche l’Agenzia delle Entrate ha ricordato
l’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 che
prevede che l’efficacia delle richiamate proroghe resta subordinata
alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione
europea. Aspetto non di poco conto!
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito posto dall’istante fa riferimento alla detrazione del
110% prevista dall’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio
(sismabonus 110%) che a sua volta riguarda gli interventi
antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti
strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati
strutturalmente, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i),
del TUIR, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°
gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e
3 di cui all’OPCM n. 3274/2003.
Nel caso in esame, trattandosi di un intervento su un muro di
contenimento effettuato da un condominio, occorre verificare se lo
stesso possa essere annoverato tra le “parti comuni”
condominiali.
Sulla base della normativa e della prassi in materia possono
accedere al Superbonus gli interventi riguardi un elemento
strutturale del condominio. Al fine di individuare tali parti
comuni interessate dall’agevolazione è necessario far riferimento
all’articolo 1117 del codice civile.
Via libera al superbonus per i muri di contenimento “comuni”
Considerato che tale norma ricomprende tra le parti comuni «le
fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio», ma
che tale elencazione non è tassativa, secondo l’Agenzia delle
Entrate gli interventi su un muro di contenimento, sempreché
funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle
parti strutturali dell’edificio condominiale, possano essere
annoverati tra gli interventi sulle “parti comuni” interessate
dall’agevolazione.
Ne consegue che il Condominio istante in relazione alle spese
sostenute per il prospettato intervento di ricostruzione con
criteri antisismici del muro di contenimento, in presenza di ogni
altro requisito, potrà accedere al Superbonus.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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