I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su ecobonus e sismabonus. Ecco le risposte alle domande frequenti.
Guida al superbonus: interventi ammessi, cessione del credito e sconto in fattura
Come funzionano le detrazioni e la cessione dei crediti per la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico degli edifici. In una serie di provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su ecobonus e sismabonus. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la cessione del credito d’imposta sull’ecobonus ad una sola ditta.
Chiarimenti su ecobonus e cessione del credito
Ecobonus: cosa c’è da sapere sulla cessione del credito
La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica, il cosiddetto ecobonus, è al centro dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 11/E del 18 maggio 2018.
Il Fisco sostiene innanzitutto che la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria. Chiarita anche l’espressione “altri soggetti privati”: devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nei casi in cui la disciplina non consenta la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti di quelli autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto (ad esempio, i Confidi, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie e quelle di cartolarizzazione).
A favore di questi soggetti, quindi, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito, né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.
Al contrario, il credito si può cedere nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.
Il credito può essere ceduto anche alle Energy service companies (ESCO) e alle Società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Il credito si può cedere a imprese sub-appaltatrici?
Rispondendo, ad aprile del 2019, al quesito dei soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice che ha acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da detrazioni collegate a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (la combinazione quindi di sismabonus ed ecobonus), il Fisco sostiene che nel caso in cui “il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria sia a quella successiva”.
La cedibilità del credito è stata ammessa anche a favore di “soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)” e, comunque, di “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”: il collegamento, peraltro, può sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.
La combinazione di ecobonus e sismabonus, quindi, non esclude la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Successivamente, nella Risposta n. 249/2019, il Fisco fornisce un ulteriore chiarimento sul tema, sostenendo che benchè sia possibile cedere il credito a un’impresa sub-appaltatrice, di tale impresa non può essere titolare colui che cede il credito stesso.
Dopo aver confermato che è ammissibile la cessione del credito maturato a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, nonché di quello relativo ai lavori antisismici se realizzati su parti comuni di edifici condominiali, l’Agenzia delle entrate ricorda che, per quanto attiene ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nei documenti di prassi “è stato chiarito che, nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
Ma nel caso in esame, l’istante vorrebbe cedere il credito all’impresa, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui egli stesso è titolare. Operazione non applicabile a questa tipologia di detrazione, poichè verrebbe meno il requisito della ‘terzietà’ richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari.
Si può cedere il credito a un soggetto privato?
Con la risposta n. 298/2019 il Fisco chiarisce che i soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica e che ricadono nella cosiddetta “no-tax area” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute in favore dei fornitori o di altri soggetti privati.
Quindi la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.
Quanto ai soggetti cessionari si fa presente che la norma fa generico riferimento ai “soggetti privati” diversi dai fornitori non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Ecobonus imputato a tre soci: niente cessione del credito
Nella risposta n. 415 del 15 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni dubbi sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il diritto alla detrazione maturato da una società a seguito delle spese per la riqualificazione energetica e imputato per trasparenza pro quota ai tre soci non può essere ceduto alla stessa società istante. Il collegamento necessario per la cedibilità del credito va infatti individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Il Fisco precisa che se fosse consentita la cessione del credito alla società partecipata, il beneficiario potrebbe così optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla disciplina vigente.
Ecobonus condomini e cessione del credito anche per chi non risiede in Italia
Con la risposta n. 25 del 5 febbraio 2020, il Fisco ha chiarito che possono accedere all’ecobonus per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, e alla relativa cessione del credito, anche i soggetti non residenti in Italia.
L’interpello è stato presentato da un istante che dichiarava di essere residente negli Stati Uniti, regolarmente registrata all’AIRE, e proprietaria in Italia di alcune unità immobiliari non locate, assoggettate ad IMU.
Il Fisco ha sottolineato che alla fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono ammessi i soggetti residenti o non residenti titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai soggetti che ricadono nella no tax area.
Tali soggetti possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, purché le condizioni di incapienza, nel senso precisato sopra, sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Ok all’ecobonus a un solo cessionario se è l’unico interessato all’acquisto
In presenza di più fornitori, la cessione dell’intero ammontare della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica può avvenire anche nei confronti di un’unica ditta anche nel caso in cui gli altri esecutori dei lavori abbiano rinunciato all’acquisto della loro percentuale di credito d’imposta. A precisarlo è la risposta n. 425 del 1° ottobre 2020.
Ecobonus: come si rettificano i dati?
Ai fini della fruizione dell’ecobonus, per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2019, accedendo al sito d’invio 2018.
Lo ha precisato l’Enea nelle risposte alle domande più frequenti relative all’Ecobonus.
Ecobonus in compensazione anche con le accise
Il credito d’imposta, ceduto da un’impresa che esegue interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali a una società fornitrice di energia elettrica e/o gas naturale, può essere utilizzato in compensazione anche per il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito con la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020 a un’istanza di interpello posto da una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale.
Il credito d’imposta si può trasferire per intero a un solo fornitore
Con la risposta n. 76 del 2 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate conferma che è possibile trasferire a un solo fornitore tutto il credito d’imposta maturato, anche se di ammontare eccedente il debito che il cedente ha nei suoi confronti.
Per capire bene di cosa si tratta, bisogna partire dall’interpello. La ditta che ha eseguito i lavori, a parziale pagamento delle relative fatture, ha ricevuto dai condòmini un credito di imposta (utilizzandone le prime due rate in compensazione). Successivamente la ditta edile ha concordato con il fornitore dei materiali, di trasferirgli l’intero importo residuo per saldare parzialmente il debito (mentre una parte è stato saldato tramite pagamento).
L’Agenzia delle entrate conferma che la ditta che ha realizzato l’intervento di riqualificazione può cedere integralmente il credito alla società fornitrice dei materiali. Quest’ultima potrà sfruttare però le rate residue soltanto in compensazione (essendo esclusa ogni altra forma di utilizzo o richiesta di rimborso). Chiaramente la sopravvenienza attiva (pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito), dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.
Online il sito 2021 dell’ENEA per l’invio dei dati
Ecobonus + Sismabonus, cosa c’è da sapere
Come funziona, praticamente, la cessione del credito per ecobonus e sismabonus?
I soggetti cessionari dei crediti corrispondenti alle detrazioni per lavori eseguiti sulle parti condominiali degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) o ridurne il rischio sismico (sismabonus), possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “Piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), accettarli o rifiutarli.
Per attivare questa funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all’autenticazione sul sito del Fisco e, a seguire, accedere alla piattaforma.
Per far questo, il percorso da seguire è il seguente:
- accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
- cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma, la cui procedura è composta da quattro distinte funzionalità: monitoraggio crediti; cessione crediti; accettazione crediti e lista movimenti.
Cessione di ecobonus e sismabonus ad ampio spettro
Una società che ha stipulato due contratti con i condomini – di cui con il primo fornisce l’energia, progetta e realizza interventi strutturali del fabbricato che migliorano il processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia stessa e con il secondo realizza interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali – potrà cedere o compensare il credito d’imposta ricevuto come parte del corrispettivo dai condomini in qualsiasi momento a partire dalla disponibilità, per intero o in più fasi temporalmente distinte.
La società, inoltre potrà cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione
E’ la sintesi della risposta n. 126 dell’8 maggio 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta modalità di cessione del credito d’imposta ecobonus e sismabonus acquisito a seguito dell’esecuzione dei lavori per i condomini.
Per ecobonus e sismabonus valgono le stesse regole
Seguendo sostanzialmente la stessa formulazione normativa, ecobonus e sismabonus seguono la stessa ratio per quanto riguarda la cessione del credito corrispondente alle detrazioni. E’ quanto, in sintesi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E del 23 luglio 2018.
In più, l’Agenzia delle Entrate specifica che nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
Escluse in ogni caso le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.
Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Regole aggiornate per titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali
Con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate amplia l’ambito applicativo delle misure e fa rientrare nell’agevolazione anche imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Superando di fatto quanto sostenuto dodici anni fa con due diversi documenti di prassi (risoluzioni nn. 303 e 340 del 2008), il Fisco si allinea al prevalente indirizzo della corte di Cassazione, in coerenza con la finalità della norma di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio.
Ecobonus e sismabonus possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
Come si applicano le detrazioni nel caso di edificio con unico proprietario
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, costui ha diritto ai benefici di sisma ed ecobonus per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica realizzati sulle suddette parti comuni.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 293/2019, con cui ha chiarito come il concetto di “parti comuni” non presuppone l’esistenza di una pluralità di proprietari, ma richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.
Ecobonus + Sismabonus: qualche chiarimento
La detrazione unica, che sostituisce e accorpa ecobonus e sismabonus, è fruibile solo quando sussistono tutti i requisiti previsti per ciascuna agevolazione. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 138/E del 22 maggio 2020, aggiungendo che la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore a euro 136mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio “recuperato”.
Un altro chiarimento riguarda la residenza all’estero. Il contribuente non residente in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla riduzione del rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più autonome unità immobiliari, di cui è unico proprietario. La precisazione è nella risposta n. 139/2020 dell’Agenzia.
Replicando all’istanza di un contribuente, l’Agenzia delle entrate ha fornito – nella risposta 137/2020 – un excursus normativo e di prassi che fa luce sulla cessione in caso di interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Alcuni dei chiarimenti forniti riguardano la cessione del credito corrispondente in caso di detrazione sisma+ecobonus, che spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni dell’edificio. Inoltre, i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti privati (persone fisiche, e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata), banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
Eco e sismabonus separati senza le “parti comuni degli edifici”
I lavori effettuati su un’unità immobiliare priva nel suo complesso di parti condominiali non potranno fruire della detrazione “Ecosismabonus” ma eventualmente potranno beneficiare delle singole detrazioni (Ecobonus e Sismabonus) in maniera distinta.
Si, invece al Sismabonus sulle due pertinenze ma nel limite di spesa previsto per il fabbricato principale, non godendo le pertinenze di autonomo plafond.
Sono alcune delle precisazioni contenute nella risposta n. 419 del 29 settembre 2020 dell’Agenzia delle entrate.
I chiarimenti su Sismabonus e cessione del credito
Sismabonus: la parentela non dà diritto alla cessione del credito
Nella risposta n. 354/2019 il Fisco fornisce un nuovo chiarimento sulla cessione del credito.
Il quesito è posto dal proprietario di un immobile, in comproprietà con i propri familiari, trasferito in permuta a un’impresa edile che, dopo la demolizione e la ricostruzione, cederà loro due nuove abitazioni.
L’istante chiede se il sismabonus può essere fruito anche se l’acquisizione dell’unità immobiliare deriva da un contratto di permuta e se, in caso positivo, possa acquistare il credito d’imposta dalla madre, titolare di pensione minima, alla quale una delle sue sorelle, disoccupata, cederebbe, nel contempo, la propria quota di credito.
Il Fisco chiarisce che la cessione del credito è sì possibile tra soggetti privati, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, elemento che non si riscontra nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario.
Decreto Crescita: sismabonus più ampio, ma a certe condizioni
Il decreto Crescita ha esteso il sismabonus alle zone sismiche 2 e 3, ma il beneficio può essere utilizzato secondo le regole stabilite e in base a tempi precisi.
In particolare, chi acquista una casa ricostruita nella zona “sismica 2” dopo la demolizione di edifici preesistenti con lo scopo ridurne il rischio in caso di terremoto, può usufruire del sismabonus anche se la cubatura è aumentata rispetto ai fabbricati precedenti.
La ditta che ha realizzato l’immobile, invece, può applicare la detrazione relativa alle spese sostenute soltanto se le procedure di autorizzazione alla costruzione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, rimanendo escluse quelle realizzate a seguire di procedure avviate in precedenza. Questa in sintesi il contenuto della risposta n. 409 del 10 ottobre 2019.
Cinque domande sul sismabonus
Nella risposta n. 5/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito al sismabonus, rispondendo a cinque domande formulate da una società.
La prima domanda riguarda l’oggetto della detrazione, vale a dire gli immobili derivanti da totale demolizione e ricostruzione indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzativo qualifichi l’intervento come costruzione ex novo o come ristrutturazione di un fabbricato esistente.
Il Fisco chiarisce che spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, la qualificazione di un’opera edilizia e che gli acquirenti possono usufruire del sismabonus anche nel caso in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, purché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
I promissari acquirenti possano iniziare a detrarre l’85% di quanto versato a titolo di caparra/acconto nella dichiarazione relativa all’anno di versamento sebbene l’atto pubblico di trasferimento avverrà in anni successivi? A questa seconda domanda risponde l’Amministrazione finanziaria facendo presente che, per usufruire delle agevolazioni, la vendita dell’immobile da parte dell’impresa costruttrice e il conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla conclusione dei lavori. È, quindi, possibile beneficiare della detrazione riferita anche a eventuali importi versati in acconto, purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l’intero fabbricato siano stati ultimati. Di conseguenza, la detrazione potrà essere fruita dall’acquirente solo dall’anno di imposta in cui i lavori si siano conclusi.
In caso di acquisto di immobili che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti dall’impresa costruttrice, gli acquirenti devono effetturare gli specifici adempimenti previsti per la ristrutturazione sia “ordinaria” che antisismica (pagamento mediante bonifico nonché l’effettuazione di una ritenuta da parte della banca su cui transita il bonifico)? Non è necessario, risponde l’Agenzia, che l’acquirente effettui il pagamento con bonifico bancario o postale, in quanto il provvedimento del 31 luglio 2019 esclude espressamente l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale.
Gli ultimi due dubbi ruotano entrambi nell’ambito delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta. Precisamente quella in base alla quale il titolare delle detrazioni può scegliere, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri privati ovvero per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta, con la facoltà di successiva cessione.
L’Agenzia non pone alcun veto alla possibilità di cedere il credito, e anche di ricederlo ai soci della compagine che realizzerà gli interventi. Per quanto riguarda, invece, l’agevolazione sotto forma di sconto sul prezzo, fa presente che la legge di Bilancio 2020 ha abrogato la relativa norma. Pertanto, dal 2020, ci si potrà avvalere della sola cessione del credito.
Zone sismiche 2 e 3, sismabonus: con asseverazione post inizio lavori
Con la risoluzione 38/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi di un contribuente che ha stipulato l’acquisto di un appartamento di un fabbricato in costruzione situato nella zona sismica 3, per il quale l’impresa costruttrice ha depositato presso il Comune il progetto di intervento antisismico sull’immobile senza l’asseverazione della classe di rischio redatta del tecnico progettista.
Il contribuente precisa di essere in possesso di tutte le altre condizioni sostanziali per beneficiare della detrazione, e chiede se può beneficiare dell’agevolazione anche se l’asseverazione è stata redatta e presentata dall’impresa successivamente alla richiesta del titolo abilitativo. La risposta dell’Agenzia delle entrate è affermativa: può beneficiare del sismabonus l’acquirente dell’abitazione oggetto di interventi antisismici, situata nella zona 3, anche se l’impresa costruttrice non ha presentato la prevista asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, se all’epoca dell’inizio lavori l’agevolazione era destinata soltanto agli immobili della zona 1.
L’asseverazione tardiva non cancella il sismabonus
Gli acquirenti di unità immobiliari ubicate nelle zone 2 o 3, oggetto di interventi con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, possono fruire del sismabonus, anche se l’asseverazione tecnica non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. La stessa, tuttavia, va presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito. La precisazione arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 422/2020.
Precisazioni sulla messa in sicurezza degli edifici
Con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti ai quesiti sollevati da un’impresa di costruzioni sulla messa in sicurezza degli edifici.
Si precisa che, per usufruire del sismabonus, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile, infatti, che gli stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice, a condizione che l’appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia astrattamente idonea a eseguirli, cioè sia identificata nel giusto codice attività Ateco, oppure abbia nell’oggetto sociale la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Non è invece consentito, afferma l’Agenzia, che l’impresa non acquisti l’immobile e che lo alieni, successivamente agli interventi, attraverso un mandato a vendere conferitogli dal proprietario.
Decreto Crescita: quando scatta il sismabonus
Con la risposta n. 214 del 14 luglio 2020 inoltre l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle novità introdotte dal decreto Crescita, che ha esteso l’applicazione del sismabonus alle zone sismiche 2 e 3.
Rispondendo al quesito posto da un’impresa di costruzione, l’Agenzia spiega che il sismabonus è riconosciuto agli acquirenti degli immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3, per i quali le procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma, comunque, entro la data di stipula del rogito.
Sismabonus sulle parti comuni degli edifici anche frazionando i lavori
Il proprietario di un edificio che esegue lavori di ristrutturazione frazionando le unità immobiliari in più abitazioni, senza demolire l’immobile, potrà fruire sulle parti comuni della detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica, in presenza di tutti i requisiti previsti, da verificare con riferimento alla porzione di edificio esistente.
È quanto afferma il Fisco nella risposta n. 286 del 28 agosto 2020.
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