In ambito edilizio-urbanistico, dev’essere intesa come
“pertinenza” un’opera che sia legata al bene principale da un
rapporto di strumentalità e complementarietà, che
sia coessenziale allo stesso, e quindi non utilizzabile
autonomamente, e che sia di dimensioni modeste, comunque
riconducibili al carattere di accessorietà.
Ciò posto, in tema di condono edilizio
pendente, gli interventi conseguiti su particelle
ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’istanza, non comportano di
per sé l’illegittimità del provvedimento, tantomeno se le ulteriori
opere conseguite non siano qualificabili come pertinenze
dell’immobile principale.
Condono pendente: sono ammissibili nuove opere?
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 29 novembre 2024, n. 9578, con
cui ha rigettato un ricorso per l’annullamento del permesso in
sanatoria concesso per la consecuzione di opere realizzate su
ulteriori particelle di un immobile già oggetto di
istanza di condono ai sensi del D.L. n.
269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 (Terzo Condono
Edilizio).
I giudici rilevano infatti come, nel caso in questione, non sia
condivisibile
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