La realizzazione ex novo di un soppalco che
determina ampliamenti è un intervento che necessita
obbligatoriamente del Permesso di Costruire, e che non può essere
oggetto di condono edilizio se conseguito all’interno di
un’area sottoposta a vincoli paesaggistici,
tantomeno mediante il meccanismo del silenzio-assenso.
La normativa sancisce infatti l’impossibilità di sanare
gli abusi “maggiori” nelle aree vincolate, a prescindere
dall’eventuale parere delle Autorità preposte alla tutela del
vincolo e anche dalla verifica della conformità dell’opera agli
strumenti urbanistici.
Soppalco: quando è obbligatorio il Permesso di Costruire
A ribadirlo è il TAR Lazio con la
sentenza n. 21170 del 26 novembre 2024, che rigetta un
ricorso per l’annullamento del diniego del condono
– richiesto ai sensi del DL. n. 269/2003, convertito nella Legge n.
326/2003 (Terzo Condono Edilizio) – per la
realizzazione ex novo di un soppalco che ha comportato un
ampliamento di circa 20 mq della superficie utile residenziale, in
area sottoposta a vincoli di tutela ai sensi del
D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e
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