L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di
repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato
laddove lo stesso risulti adeguatamente motivato in riferimento
alla realizzazione di opere in assenza di titolo e con il richiamo
alla normativa violata, non occorrendo alcuna specifica valutazione
dell’interesse pubblico sotteso e della relativa comparazione con
gli interessi privati coinvolti né la comunicazione del preavviso
di rigetto.
L’avvio del procedimento in edilizia
Questo è un principio consolidato della giustizia amministrativa
in riferimento al potere-dovere della pubblica amministrazione di
vigilare sull’attività urbanistico-edilizia ed intervenire in caso
di mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi – art. 27 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
Un potere-dovere che va correttamente bilanciato con quanto
prevede l’art. 7 della Legge n. 241/1990 (Norme in materia di
diritto amministrativo) a mente del quale la pubblica
amministrazione:
- da una parte deve comunicare l’avvio del procedimento;
- dall’altra può
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