Un intervento di demolizione e ricostruzione può rientrare
alternativamente tra le definizioni di “ristrutturazione edilizia”
e “nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lettere d) ed e),
del Testo Unico dell’Edilizia (il d.P.R. n.
380/2001).
Demolizione e ricostruzione: interviene il Consiglio di
Stato
Le condizioni per stabilirlo sono sancite proprio alla citata
lettera d) che nel corso degli ultimi anni ha subito parecchie
modifiche che, spesso, sono servite solo a complicare. Lo
dimostrano i copiosi interventi della giustizia amministrativa cui
si aggiunge la sentenza del
Consiglio di Stato 23 dicembre 2024, n. 10307
Preliminarmente, si ricorda che l’art. 3, comma 1, lettera d),
del Testo Unico Edilizia (TUE), fornisce una precisa definizione di
“ristrutturazione edilizia” dalla quale è possibile estrapolare i
seguenti ultimi 4 periodi:
- Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche,
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