L’assenza dello “stato legittimo” (art. 9-bis,
comma 1-bis, del d.P.R. n.
380/2001, Testo Unico Edilizia)
compromette l’idoneità igienico-sanitaria di
locali adibiti alla somministrazione di alimenti e
bevande? L’accertamento della conformità
dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie
costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio
del certificato di agibilità? In pendenza di una
domanda di condono edilizio, vi è la possibilità
di riconoscere ai locali una agibilità
provvisoria?
Conformità urbanistico-edilizia e agibilità: interviene il
TAR
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania con la sentenza del 16 dicembre 2024,
n. 7104 che ci consente di affrontare il
delicato rapporto tra stato legittimo e agibilità
dell’immobile. Mentre il primo rappresenta la conformità alle
normative edilizie e urbanistiche (mediante un attento confronto
tra lo stato di fatto e lo stato legittimamente autorizzato), il
secondo certifica il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico,…, conformemente
all’utilizzo dell’immobile.
Molto interessante la ricostruzione del caso analizzato dal TAR
che,
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