

L’attività di interpretazione da parte della stazione appaltante
finalizzata a superare eventuali ambiguità nella formulazione
dell’offerta, è ammessa purché rispetti i principi di
immodificabilità e di certezza sulla volontà dell’OE partecipante
alla gara.
Essa quindi deve operare entro questi limiti:
- a) giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno
negoziale assunto; - b) correggere errori materiali che non inficiano l’offerta,
sostanziandosi in meri refusi riconoscibili ictu
oculi dalla lettura del documento d’offerta; - c) correggere gli errori senza il ricorso a fonti esterne.
Offerta ambigua: no a modifiche da parte della Stazione
Appaltante
Sulla base di queste indicazioni, il TAR
Sicilia, con la sentenza del
21 gennaio 2025, n. 236, ha accolto il ricorso di un
OE e giudicato non conforme alla normativa sui Contratti
Pubblici l’operato di una Stazione Appaltante, che non
solo aveva revocato l’aggiudicazione in favore del ricorrente senza
darne comunicazione, ma aveva appaltato il servizio a un’altra
impresa sull’assunto che l’offerta fosse la migliore.
In realtà, la controinteressata non aveva
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