Anche se l’impresa di costruzioni cambia, il condominio, che ha presentato la Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus) a novembre 2022 e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura pure per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 15 del 28 gennaio 2024, fornita, con dovizia di particolari, a un condominio che ha deliberato l’esecuzione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, facendo riferimento all’articolo 119 del decreto Rilancio n. 34/2020. Decreto che, come noto, ha introdotto misure per incentivare la ristrutturazione degli edifici, permettendo ai condomini (e non solo) di beneficiare di detrazioni fiscali e di opzioni come lo “sconto in fattura” (articolo 121).
Nel caso in esame, in data 17 novembre 2022, il condominio ha presentato sia la
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