

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge n.
105/2024 di conversione del D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa), spicca
la nuova sanatoria edilizia “semplificata” di cui
all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia – TUE).
Si tratta di una procedura semplificata per regolarizzare
parziali difformità e variazioni essenziali, che
si affianca all’accertamento di conformità già disciplinato
dall’art. 36 del TUE, ma con criteri
differenti.
La sanatoria semplificata: un cambio di prospettiva
A differenza della sanatoria prevista dall’art.
36, basata sul principio della doppia conformità
“simmetrica” (l’intervento deve essere conforme sia alla
normativa vigente al momento della realizzazione, sia a quella in
vigore al momento della richiesta), la sanatoria dell’art.
36-bis introduce un criterio di doppia conformità
“asimmetrica”:
- conformità alla disciplina urbanistica vigente al
momento della presentazione della domanda; - conformità ai requisiti edilizi vigenti al momento
della realizzazione dell’intervento.
Criterio applicabile agli interventi realizzati:
- in
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