La mancata indicazione nell’ambito dell’offerta economica dei
costi per la manodopera e per la sicurezza
aziendale determina l’esclusione dalla gara ai
sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.
Mancata indicazione costi mandopera: legittima l’esclusione
dell’OE
Questa sanzione si applica automaticamente anche quando la
piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non
prevede la possibilità di indicare i costi all’interno del
modulo relativo all’offerta economica: questo perché il
concorrente, stante l’inderogabile obbligo di legge, ha comunque
l’onere di informarsi presso la Stazione
appaltante riguardo alle modalità di indicazione dei
costi.
A specificarlo, confermando la legittimità dell’esclusione
dell’OE da una procedura negoziata sottosoglia ex art. 50, comma 1,
lett. e) del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è
ANAC con la delibera del 14 gennaio
2025, n. 15 in risposta a un parere di precontenzioso
presentato proprio dall’impresa estromessa.
Secondo l’OE, il provvedimento di esclusione sarebbe stato
illegittimo in quanto «i campi della piattaforma di gara,
impostati dalla Stazione appaltante
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