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Collegio Consultivo Tecnico: occhio all’incompatibilità del professionista

Collegio Consultivo Tecnico: occhio all'incompatibilità del professionista

Il professionista che ha svolto un qualsiasi ruolo
sostanzialmente incidente sull’attività di verifica della
progettazione
di un’opera non può poi assumere l’incarico
di componente del Collegio Consultivo Tecnico del
relativo contratto.

Collegio Consultivo Tecnico: ANAC sull’incompatibilità del
professionista

Si tratta infatti di una violazione di quanto previsto dalle
Linee Guida del MIMS sulla composizione del CCT
(orientamento ribadito anche dalla normativa in ambito di contratti
pubblici, ribadito anche con il Correttivo al Codice Appalti 2023),
secondo cui non può assumere l’incarico di componente di un
Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche chi ha svolto o
svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico
affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori
oggetto dell’affidamento.

A specificarlo è ANAC con la delibera del 22
gennaio 2025, n. 22
in relazione alla partecipazione
di un ingegnere, precedentemente firmatario dell’attività di
verifica sulla progettazione esecutiva di un’opera, quale
componente del CCT della stessa.

Il professionista aveva anche dichiarato
…continua a leggere

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