![Pergotenda con chiusura a vetri: è edilizia libera](https://www.news110.it/wp-content/uploads/2025/02/pergotenda-con-chiusura-a-vetri-e-edilizia-libera.jpg)
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Pur a fronte di oscillazioni giurisprudenziali, anche la
pergotenda a cui è aggiunta una chiusura perimetrale
precaria può essere ammessa tra gli interventi di
edilizia libera.
Difatti, l’art. 6 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) stabilisce che tra le attività di edilizia
libera rientrano gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici, categoria nella quale, nelle
indicazioni dell’allegato al D.M. 2 marzo 2018 “Glossario
contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera”, al n. 50,
sono incluse le pergotende, le cui caratteristiche sono riportate
dalla giurisprudenza alla mancanza di elementi di fissità,
stabilità e permanenza di chiusura degli spazi esterni finalizzata
ad una migliore fruizione degli stessi.
Pergotenda con elementi scorrevoli: è attività edilizia
libera
A ribadirlo, accogliendo il ricorso contro l’ordine di
demolizione di una pergotenda con copertura
retrattile e pannelli verticali scorrevoli, è stato il
Consiglio di Stato con la sentenza
del 27 gennaio 2025, n. 607.
Nel caso
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