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La Cassazione, con la sentenza n. 45868 depositata il 13 dicembre 2024, ha stabilito che le truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesse generando un credito d’imposta inesistente in quanto fondato su un diritto alla detrazione del quale manchino del tutto i presupposti costitutivi si consumano con la creazione dello stesso credito mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi di un credito d’imposta di ammontare pari a quello della suddetta detrazione.
La controversia pervenuta alla valutazione del giudice di legittimità trae origine da un’ordinanza del tribunale di Messina, che rigettava la richiesta di riesame proposta (articolo 309 codice procedura penale) da un indagato contro un’ordinanza del Gip che lo aveva messo agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei reati di:
- associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso, indebita compensazione di debiti fiscali con crediti fiscali inesistenti
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