

Il nuovo codice degli Appalti, pur avendo
esteso la possibilità di self-cleaning e, più in
generale, la possibilità di modifica soggettiva del concorrente
anche dopo la scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, ha comunque chiaramente previsto che “in
nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni” dovute alla
necessità, da parte di un OE, di superare eventuali preclusioni
alla partecipazione alla gara.
Ne deriva che la sostituzione del progettista
indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di
partecipazione, debba avvenire a iniziativa dello stesso
concorrente e, in assenza di diverse previsioni del bando,
nel limite temporale generale ed inderogabile,
costituito dall’adozione del provvedimento di
aggiudicazione, che non può essere quindi dilazionato.
Diversamente, l’esclusione disposta dalla Stazione Appaltante è
pienamente legittima, come ha confermato il Consiglio di
Stato con la sentenza
del 14 febbraio 2025, n. 1226, respingendo l’appello
contro il provvedimento di esclusione disposto contro un operatore
economico nell’ambito di un appalto integrato.
Sostituzione progettista indicato: i limiti previsti dal Codice
dei Contratti
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.