

Quando il possesso di una determinata certificazione o
dichiarazione è richiesto non quale requisito di
partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del
riconoscimento di un punteggio aggiuntivo
all’offerta tecnica, è possibile sanare attraverso il c.d.
soccorso procedimentale le carenze meramente
documentali e formali, che non alterino il contenuto sostanziale
dell’offerta e non producano distorsioni sul confronto competitivo
tra le offerte.
Non si può quindi togliere in maniera “retroattiva” il punteggio
premiale ottenuto per una certificazione scaduta nel corso della
procedura di gara e per altro dopo l’apertura delle offerte.
Soccorso procedimentale: quando è consentito?
A spiegarlo è il Consiglio di Stato nell’ambito di un
contenzioso – rimasto in sospeso, nell’attesa di una pronuncia
dell’Adunanza Plenaria su vincoli di aggiudicazione e di
partecipazione – che ha visto anche la presentazione di un ricorso
in via incidentale da parte dell’originaria aggiudicataria, secondo
cui la ricorrente in primo grado non avrebbe avuto
interesse a ricorrere perché la decadenza
di una certificazione l’avrebbe “retrocessa” al terzo
posto in graduatoria.
Una tesi non condivisa
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