

I tempi dell’edilizia sono (quasi) sempre
scanditi dalle disposizioni contenute nel d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Tra
questi ricordiamo: l’efficacia del permesso di
costruire e il termine per l’inizio dei
lavori (art. 15), la durata di validità della
convenzione-tipo (art. 18), il procedimento per il
rilascio del permesso di costruire (art. 20) e
anche l’adozione dei provvedimenti repressivi a
seguito di ordinanza di sospensione dei lavori
(art. 27).
SCIA, potere inibitorio e demolizioni tardive: la sentenza del
Consiglio di Stato
L’art. 27, comma 3, del Testo Unico Edilizia, in particolare,
dispone l’ordinanza di sospensione dei lavori “ha effetto fino
all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici
giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio,
su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del
cantiere”.
Ma, cosa succede se un’ordinanza di demolizione viene emessa
oltre i termini per l’esercizio del potere
inibitorio? E come
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