

La disciplina sulla qualificazione degli abusi
edilizi, sull’accertamento di conformità
e sulle sanzioni non si presta a differenziazioni sul territorio
nazionale ed eventuali norme derogatorie sono incostituzionali.
Proprio per questo la Corte Costituzionale, con
la sentenza
del 7 marzo 2025, n. 22 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge n. 1/2022 della
Provincia di Bolzano, che ha sostituito integralmente l’art. 94
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n.
9 (Territorio e paesaggio), relativo agli interventi edilizi
eseguiti sulla base di un titolo abilitativo poi
annullato.
Secondo la Consulta, anche le autonomie speciali devono
attenersi al sistema previsto dall’art. 38 del Testo Unico Edilizia
(d.P.R. n. 380/2001) in materia di fiscalizzazione dell’abuso nel
caso di interventi eseguiti in base a permesso di costruire
annullato
Titolo edilizio annullato: la Consulta sulla
fiscalizzazione
Ricordiamo che l’articolo 38 del TUE reca la disciplina sugli
“Interventi eseguiti in base a permesso annullato”,
prevedendo la possibilità di sostituire la
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