

La mancata dichiarazione di subappalto in fase
di esecuzione dei lavori, laddove l’OE sia comunque in possesso dei
requisiti richiesti, non può comportare l’esclusione dalla
gara, quanto solo l’eventuale divieto di ricorrere
all’impresa non indicata.
Questo perché dichiarazioni carenti o erronee di subappalto
possono soltanto determinare l’impossibilità di ricorrervi
in fase di esecuzione e non anche l’estromissione del
concorrente, qualora questo risulti comunque in possesso dei
requisiti di partecipazione.
Mancata o errata indicazione subappalto: no all’esclusione
dell’OE
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza del
10 marzo 2025, n. 1959, accogliendo il ricorso di un
OE, che si era visto annullare dal TAR l’aggiudicazione di un
appalto di lavori in quanto:
- alcune importanti attività della commessa sarebbero state
affidate a una società di ingegneria esterna; - tra le due imprese non sussisteva alcuna relazione
giuridica di collaborazione tipo raggruppamento
societario, avvalimento, subappalto o prestazione di opera
professionale; - di qui la qualificazione in termini sostanziali, di tale
medesimo rapporto, alla
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