

Tra il comma 4 e il comma 5 dell’art. 31 del Testo Unico
Edilizia, c’è di mezzo una diversa competenza giurisdizionale.
Mentre il primo riguarda l’irrogazione della sanzione
pecuniaria per inottemperanza alla
demolizione, il secondo invece riguarda i costi di
demolizione sostenuti dall’Amministrazione a seguito
dell’inottemperanza del privato, portando a un percorso differente
nel caso di contenzioso.
Abusi edilizi: le differenze tra sanzione pecuniaria e costi di
demolizione
Lo spiega bene la
sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della
Regione Siciliana del 3 febbraio 2025, n. 92, con la
quale il CGARS ha respinto l’appello per l’annullamento
dell’ingiunzione di pagamento dei costi di demolizione sostenuti da
un Comune per alcuni immobili abusivi.
In un primo momento, nel giudizio di primo grado, il TAR
aveva accolto in questi termini l’istanza cautelare dei
ricorrenti:
- aveva trattenuto a sé la giurisdizione, ritenendo che tra le
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, rientrano anche quelle
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