

La trasformazione del tetto in terrazzo di copertura va
considerata come ristrutturazione edilizia, in quanto si
tratta di un’opera che modifica gli elementi tipologici formali e
strutturali dell’organismo preesistente, con un’alterazione di
prospetto e sagoma dell’immobile.
Un intervento simile, effettuato su un immobile in zona
vincolata, non può essere suscettibile di autorizzazione
paesaggistica.
Tetto trasformato in terrazzo: è ristrutturazione
edilizia
Sulla base di questi presupposti, il TAR
Campania con la sentenza del
6 marzo 2025, n. 1813, ha accolto il ricorso per
l’annullamento di un’autorizzazione paesaggistica
rilasciata per l’esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria e/o restauro e risanamento
conservativo che, secondo quanto dichiarato dal
proprietario, avrebbero solo portato alla sostituzione della
copertura preesistente ammalorata.
Per questi interventi era stata presentata una SCIA,
condizionata alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione
paesaggistica, rilasciata sulla base del silenzio assenso della
Soprintendenza.
Ne è scaturito il ricorso presentato dal proprietario di
un’altra unità immobiliare ubicata nello stesso edificio,
specificando che:
- non vi sarebbe stata corrispondenza tra rappresentazione
grafica di rilievo e stato reale dei
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