

Un manufatto non può essere qualificato come meramente
pertinenziale quando determina un nuovo
volume di consistenti dimensioni su un’area diversa e
ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio
principale.
Ciò vale anche nel caso di dehors per i quali
l’Amministrazione abbia rilasciato un titolo edilizio temporaneo:
una volta scaduta l’autorizzazione, la struttura va rimossa perché
ormai abusiva, priva di permesso di costruire e
quindi soggetta a ordine di demolizione ex art. 31
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Dehors: pertinenza, edilizia libera o nuova costruzione?
Sui concetti di amovibilità, temporaneità e
pertinenzialità i proprietari o responsabili di opere
abusive giocano spesso vere e proprie partite a scacchi nelle aule
dei tribunali amministrativi, ma anche questa volta lo scacco matto
è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza
del 12 marzo 2025, n. 2031, con la quale ha ritenuto
pienamente legittima l’ordinanza di demolizione di un dehors di 560
mc, autorizzato per 5 anni
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