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Sopraelevazione abusiva in zona sismica: fiscalizzazione o demolizione?

Sopraelevazione abusiva in zona sismica: fiscalizzazione o demolizione?

Quando una sopraelevazione abusiva può evitare
la demolizione? È sempre possibile applicare la
fiscalizzazione dell’abuso edilizio prevista dal
Testo Unico Edilizia? Oppure ci sono casi in cui la demolizione
rimane l’unica sanzione possibile?

Sopraelevazione abusiva in zona sismica: interviene la
Cassazione

Come spesso accade in edilizia, la risposta non è univoca e
dipende da molteplici fattori, tra cui la tipologia dell’abuso, il
contesto urbanistico e la stabilità dell’edificio. Il
d.P.R. n.
380/2001
(Testo Unico Edilizia)
prevede tre possibilità di sanzione alternativa alla demolizione
(c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio):

  • l’art. 33, comma 2, che fa riferimento agli interventi di
    ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
    totale difformità;
  • l’art. 34, comma 2, relativo agli interventi eseguiti in
    parziale difformità dal permesso di costruire;
  • l’art. 38, riservato agli interventi eseguiti in base a
    permesso annullato.

Fin da subito si nota un aspetto importante: la fiscalizzazione
non è prevista per gli interventi eseguiti
senza permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali
. Nel
…continua a leggere

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