

Quando una sopraelevazione abusiva può evitare
la demolizione? È sempre possibile applicare la
fiscalizzazione dell’abuso edilizio prevista dal
Testo Unico Edilizia? Oppure ci sono casi in cui la demolizione
rimane l’unica sanzione possibile?
Sopraelevazione abusiva in zona sismica: interviene la
Cassazione
Come spesso accade in edilizia, la risposta non è univoca e
dipende da molteplici fattori, tra cui la tipologia dell’abuso, il
contesto urbanistico e la stabilità dell’edificio. Il
d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia)
prevede tre possibilità di sanzione alternativa alla demolizione
(c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio):
- l’art. 33, comma 2, che fa riferimento agli interventi di
ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità; - l’art. 34, comma 2, relativo agli interventi eseguiti in
parziale difformità dal permesso di costruire; - l’art. 38, riservato agli interventi eseguiti in base a
permesso annullato.
Fin da subito si nota un aspetto importante: la fiscalizzazione
non è prevista per gli interventi eseguiti
senza permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali. Nel
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.