

L’acquisto della prima casa può beneficiare di alcune
agevolazioni fiscali, qualora il contribuente
decida di destinare l’immobile ad abitazione
principale e non sia proprietario di altre case nello
stesso Comune.
Il principale vantaggio è la riduzione dell’imposta di
registro al 2% (invece del 9%) per gli acquisti da
privati, o l’IVA ridotta al 4% per gli acquisti da
imprese costruttrici, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa.
Le agevolazioni sono disciplinate nella Tariffa Parte 1,
Articolo 1, Nota II-bis del d.P.R. n. 131/1986 e prevedono, in
linea generale che:
- l’immobile sia classificato come abitazione non di
lusso, escludendo quindi categorie catastali come A/1
(abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi
storici); - l’acquirente non deve essere titolare di altri immobili
ad uso abitativo nello stesso Comune, né di altri immobili
acquistati con le stesse agevolazioni su tutto il territorio
nazionale; - l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune in
cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
Tuttavia, la normativa non specifica se queste agevolazioni
possano essere concesse
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.