

Che cosa significa “servizio affine” in una procedura pubblica?
Quando un’attività di supporto alla progettazione può essere
considerata equivalente a una prestazione tecnica principale? E
quali sono i margini del soccorso istruttorio per completare
documentazioni carenti?
A rispondere a queste domande è il TAR Toscana
con la sentenza del
30 gennaio 2025, n. 106, chiarendo su alcuni
punti sensibili della disciplina dei contratti pubblici,
soprattutto sul principio dell’immodificabilità dell’offerta e
dell’applicazione del soccorso istruttorio.
Servizi tecnici e presentazione dell’offerta: il TAR sui
servizi affini
Il giudizio riguarda l’esclusione di un raggruppamento
temporaneo d’impresa da una gara bandita da un soggetto attuatore
per un intervento di miglioramento sismico finanziato con risorse
PNRR. L’offerta del RTI, inizialmente risultata prima in
graduatoria, è stata in seguito esclusa per carenza di uno dei tre
“servizi affini” richiesti a pena di inammissibilità nell’offerta
tecnica.
Nel dettaglio, uno dei tre servizi indicati consisteva in
un’attività di “supporto alla progettazione
esecutiva” di un complesso storico. Secondo la Stazione
Appaltante, tale
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