

Prima dell’arrivo del superbonus molti contribuenti non si erano
posti il problema della gestione contabile e fiscale delle parti
comuni relativa a quegli edifici composti da poche unità
immobiliari, spesso di proprietà della stessa famiglia. È il caso
del “condominio minimo”, cioè un edificio composto da non più di
otto condòmini.
Condominio minimo: cos’è
Poiché conta il numero dei condòmini, è evidente che non è un
condominio minimo quell’edificio composto da 8 unità immobiliari ma
di proprietà di una sola persona (fisica o giuridica). Vale lo
stesso per l’edificio indiviso tra più persone, come spesso capita
per le proprietà ricevute in successione ereditaria senza
successiva divisione tra gli eredi.
È invece un condominio minimo quell’edificio composto da 20
unità immobiliari ma in proprietà di sole 8 persone.
In pratica, è sufficiente che l’edificio sia composto da due
unità immobiliari, ognuna in proprietà esclusiva di due persone
diverse, per far nascere automaticamente un condominio minimo.
Proprio a causa di queste fattispecie, il legislatore ha
stabilito che per i
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