

L’articolo 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) così recita: “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Nel caso in esame, l’istanza di riesame in autotutela è relativa a una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo della pratica relativa al superbonus del 110 per cento, con riferimento agli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020.
L’Agenzia delle Entrate di Rieti rilevava che il parametro relativo al raggiungimento di uno stato d’avanzamento lavori al 30.09.2022, almeno pari al 30 per cento
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