L’Agenzia delle entrate torna sull’argomento sismabonus e fornisce alcuni chiarimenti in risposta a dei quesiti sollecitati da un’impresa di costruzioni.
Ricordiamo che la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Sismabonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In particolare, con l’interpello numero 213 del 14 luglio 2020 l’Agenzia precisa che per la detrazione l’impresa deve essere proprietaria dell’immobile. I lavori possono essere commissionati ad un’altra impresa, possono fruire della detrazione anche soggetti titolari del reddito d’impresa e, in alcuni casi, l’agevolazione è cumulabile con altre.
Ovvero: non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile, infatti, che gli stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice, a condizione che l’appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia astrattamente idonea a eseguirli, cioè sia identificata nel giusto codice attività Ateco, oppure abbia nell’oggetto sociale la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Sismabonus, l’impresa deve essere titolare della proprietà dell’edificio
Per alcuni interventi di miglioramento degli edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante la demolizione e ricostruzione anche con variazione volumetrica da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione è prevista una detrazione del 75% e dell’85% del prezzo di ogni singola abitazione.
La detrazione è concessa per un importo massimo di 96mila euro a condizione che le imprese provvedano ad alienare l’immobile entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.
Il documento di prassi spiega che è necessario che l’impresa sia titolare della proprietà dell’edificio: “il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, l’effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.”
Sismabonus, non necessariamente l’impresa deve eseguire direttamente i lavori
Tali lavori possono essere commissionati ad un’altra impresa esecutrice diversa da quella appaltante a condizione che la stessa sia titolare del titolo abilitativo necessario per realizzare i lavori. Nello specifico l’impresa esecutrice deve essere astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L’idoneità può essere verificata in base ai due seguenti presupposti:
- attraverso la verifica del codice attività ATECO;
- attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.
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