In tema di Sismabonus, quello ordinario e quello potenziato al 110%, e di asseverazione dell’efficacia degli interventi effettuati e della congruità dei prezzi, arrivano interessanti chiarimenti dalla Commissione di monitoraggio – LEGGI TUTTO – istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
Si tratta di una risposta a un quesito presentato dall’Agenzia delle entrate:
Quesito 2.
Asseverazione dell’efficacia degli interventi effettuati e della congruità dei prezzi
Ai fini del Sismabonus è necessario acquisire, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 58/2017, l’asseverazione relativa alla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. Ai sensi del medesimo comma 3, l’asseverazione (nonché il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico), “devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.”.
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, attestano ai sensi del successivo comma 4, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Ai fini del Superbonus (nonché ai fini dell’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione), il comma 13, lett. b) dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, stabilisce che per gli interventi antisimici “la riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico (…). Tali professionisti attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese”.
Ai sensi del successivo comma 13-bis del citato art. 119, la predetta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121”.
Si chiede se si tratta di due distinte asseverazioni – considerato il diverso momento in cui le stesse devono essere acquisite – e con quale modalità vada attestata da parte dei professionisti incaricati “la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
Risposta
Al fine di mantenere la massima coerenza tra “Sismabonus” e “Super sismabonus” le disposizioni sono state realizzate in modo da minimizzare le differenze, sia di procedure, sia di adempimenti.
L’asseverazione del progettista e quella del direttore dei lavori (inclusa l’attestazione del collaudatore statico) sono distinte temporalmente e si riferiscono a momenti diversi del procedimento.
L’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori.
A fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del “Sismabonus”.
Ai fini del “Super sismabonus” è stabilito, analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”.
Per quanto sopra, onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super sismabonus” procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.
Il modello relativo all’asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del “Super sismabonus”, tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata effettuata per l’asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità delle spese. Per completezza si segnala che ai fini del “Super sismabonus” è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 – SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.
Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all’attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di “Sismabonus”, che di “Super sismabonus”.
Cronologicamente, pertanto, l’asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell’inizio dei lavori, mentre l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all’attestazione del collaudatore statico, quando presente.
La Commissione, inoltre, ritiene, in coerenza con una lettura complessiva degli Allegati B1 e B2, che il terzo alinea della Asseverazione in cui si fa riferimento alla “riduzione della classe di rischio” sia da intendere come “riduzione di rischio sismico” della costruzione.
La Commissione proporrà agli organi competenti la modifica degli allegati predetti, al fine di renderli più rispondenti alle casistiche che possono presentarsi nei due diversi casi di accesso al “Sismabonus” o al “Super sismabonus”.
Leggi anche: “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni: dal CSLP una prima raccolta di quesiti e risposte”
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