Con il decreto n. 34 del 2020, anche detto decreto Rilancio, è stata introdotta una particolare agevolazione che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione fiscale relativa a specifici interventi realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 in ambito di efficienza energetica, di adeguamento sismico, di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la quale si affianca alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra i quali figurano quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e per la riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra gli altri, il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomìni, nei quali analogamente a qualsiasi altro luogo di lavoro, vige l’obbligo di osservare le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro emanate con il d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In quanto luogo ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il condominio diviene a tutti gli effetti un cantiere temporaneo e mobile alla stregua di quanto previsto dall’art. 89 del d.lgs. 81 del 2008.
Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, all’interno di ogni cantiere tutti i soggetti sono obbligati a fare rispettare le norme antinfortunistiche, benché, ovviamente, si configureranno responsabilità differenti, in materia civile e penale, in base al ruolo effettivamente ricoperto da ciascun soggetto.
Il principale destinatario degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è senz’altro il committente, il quale, per espressa definizione legislativa, coincide con il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, a prescindere da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Ad avviso della Corte di Cassazione che si è pronunciata nella sentenza n. 42465 del 2010, “il committente è il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria proprietà o nelle proprietà di cui delegato”[1]. Inoltre, poiché titolare di obblighi penalmente rilevanti, il committente deve necessariamente essere una persona fisica. Di conseguenza, qualora a commissionare l’esecuzione dei lavori sia una persona giuridica, pubblica o privata, la figura del committente coincide con il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Se l’individuazione del committente può risultare agevole nel caso in cui i lavori edili, nella forma del contratto di appalto d’opera, sono realizzati per conto di un privato, l’identificazione del principale garante della salute e sicurezza nel cantiere edile può apparire più complessa qualora i lavori siano effettuati per conto di un condominio.
In quest’ultimo caso, al fine di comprendere a chi vada attribuito il ruolo di committente, non si può prescindere dalla distinzione tra il condominio composto da più di otto condomini, ove è d’obbligo nominare un amministratore di condominio ai sensi dell’art. 1129, comma 1, c.c., e il condominio composto da un massimo di otto proprietari, nel quale la nomina dell’amministratore è meramente facoltativa.
Nel primo caso, la figura del committente, e solitamente quella di responsabile dei lavori, è certamente identificabile nella persona dell’amministratore di condominio pro tempore, in quanto mandatario e relativo rappresentante dei condomini ex art. 1131 c.c. Al contrario, nel condominio abitato da più di otto condomini, tutti gli interessati alle lavorazioni e che, dunque, partecipano alle spese ognuno per la propria quota millesimale, assumono la qualifica di committente e pertanto saranno indicati (quali singole persone fisiche) sia all’interno della notifica preliminare sia nel piano di sicurezza e coordinamento.
Tuttavia, per espressa statuizione normativa, il committente può nominare, con formale delega, un responsabile dei lavori al quale trasferire le proprie incombenze. Ai fini della sua validità, la nomina deve necessariamente essere trasfusa in un atto scritto e deve inoltre precisare la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati. Come si evince dalla lettura dell’art. 89, comma 1, lett. c), quella attribuita al committente appare una mera facoltà e non un obbligo, tanto che nel caso in cui non venga nominato alcun responsabile dei lavori questo coinciderà con lo stesso committente, che rimane il perno attorno al quale ruota la sicurezza nel cantiere edile. Al contrario, dal momento in cui viene nominato un responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi in capo al committente, così come previsto dall’art. 93, comma 1, il quale stabilisce che “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”. L’entità degli obblighi del responsabile dei lavori dipenderà, quindi, dai contenuti della delega che allo stesso viene conferita dal committente.
A definire la questione inerente le responsabilità del committente in caso di nomina del responsabile dei lavori è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 36869 del 22 settembre 2009, la quale ha evidenziato che “il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche e, per quanto riguarda la scelta delle imprese esecutrici, se la stessa non è oculata e conforme alle disposizioni di legge vigenti, viene individuata una “culpa in eligendo” ed il coinvolgimento del committente nelle responsabilità nel caso che da tale inidoneità derivi un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell’opera” [2].
Generalmente, il committente ricorre alla nomina del responsabile dei lavori quando ritiene di non avere gli strumenti e le competenze necessarie per assumersi la responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per tale ragione, è preferibile nominare un professionista con le dovute abilità tecniche al quale saranno delegati i compiti del committente, qualora questo non sia in grado di gestire il cantiere, o comunque preferisca delegare a un soggetto propriamente qualificato. Con particolare riguardo al caso del condominio fino ad otto condomini, ove la figura del committente è rappresentata da ciascun condomino che partecipa alle spese per i lavori, la nomina del responsabile dei lavori potrebbe risultare vantaggiosa anche sotto il profilo pratico poiché in caso di sanzione penale, in assenza della nomina di un responsabile dei lavori, la medesima verrebbe ripetuta per ogni committente.
Gli obblighi che il legislatore ha posto a carico del committente, o eventualmente al responsabile dei lavori, sono dettagliatamente fissati negli articoli 90, 93 comma 2, 100 comma 6-bis e 101 comma 1 del d. lgs. 81 del 2008, la violazione dei quali è punita con la sanzione dell’ammenda o dell’arresto. Tra questi, assume senz’altro rilevanza l’obbligo concernente la verifica dell’idoneità tecnico – professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi impiegati nel cantiere, finalizzata ad identificare il possesso delle capacità organizzative, nonché della disponibilità di forza lavoro, delle macchine e delle attrezzature necessarie alle lavorazioni da realizzare. In caso di infortunio accorso ad un lavoratore impiegato nel cantiere, la violazione di questo obbligo comporterà in capo al committente una responsabilità per culpa in eligendo, per avere affidato i lavori ad un’impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa, e per culpa in vigilando per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche. In caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, dunque, il dovere di sicurezza, sussiste tanto in capo al datore di lavoro degli operai addetti agli interventi – di regola l’appaltatore, destinatario ex lege delle disposizioni antinfortunistiche – quanto in capo al committente, pur richiamandosi l’esigenza di non applicare tale principio in via automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”[3].
Chiarisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 42347 del 2013, inerente proprio alla figura del committente ricoperta da un amministratore di condominio, che ai fini della configurazione della responsabilità del committente “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”[4].
Tutto ciò premesso, qualora nel cantiere si verifica un sinistro che cagiona la morte o una lesione grave ad un lavoratore, le eventuali indagini del giudice penale saranno volte innanzitutto ad accertare il rispetto delle misure generali di salute e sicurezza da parte di tutti i soggetti coinvolti dal d.lgs. 81 del 2008, tra cui il condominio committente, nella persona dell’amministratore pro tempore o dei condomini e, in caso di esito negativo, discenderà pacificamente responsabilità penale in capo al soggetto committente, o eventualmente in capo al delegato responsabile dei lavori.
Solitamente gli amministratori di condominio accettano l’incarico di committente motivati ed attirati da onorari straordinari senza considerare le responsabilità civili e penali che un simile compito comporta, nonché le competenze indispensabili per svolgere correttamente l’incarico ricevuto. Per evitare di incorrere nelle responsabilità sinora descritte è, dunque, auspicabile valutare attentamente la presa di un incarico di tale portata nonché l’eventualità di nominare un professionista che copra il ruolo di responsabile dei lavori.
[1] Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 42465, 1 dicembre2010.
[2] Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 36869, 22 settembre 2009.
[3] Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42347, 15 ottobre 2013.
[4] Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42347, 15 ottobre 2013.
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Dott.ssa Rachele Brega
Praticante avvocato iscritta all’Ordine degli Avvocati di Modena. Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Macerata discutendo una tesi in diritto penale dal titolo “causalità e colpa nelle esposizioni professionali ad amianto”. Durante la pratica forense ho conseguito il Master di II livello in Diritto penale d’impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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