Sul tema superbonus 110% sono tanti i
dubbi sorti in questi primi 275 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio). Tra questi la definizione di accesso
autonomo e di unità immobiliare funzionalmente
indipendente.
Dubbi risolti dalle modifiche al Decreto Rilancio
Dubbi che sono stati risolti in corso d’opera, con la
pubblicazione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d.
Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d.
Legge di Bilancio 2021).
Il D.L. n. 104/2020 ha, infatti, aggiunto il comma 1-bis
all’art. 119 del Decreto Rilancio, definendo
l’accesso autonomo dall’esterno. La Legge di Bilancio 2021 ha
aggiunto al suddetto comma 1-bis un periodo circoscrivendo
puntualmente i requisiti per considerare una unità immobiliare
funzionalmente indipendente.
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
Finalmente anche l’Agenzia delle Entrate ha recepito queste
modifiche pubblicando due nuove risposte che rispondono a due
quesiti sugli interventi su unità immobiliare funzionalmente
indipendente:
Due risposte su casi analoghi in cui i contribuenti chiedono
lumi sulla indipendenza funzionale richiesta per le unità
immobiliari presenti all’interno di edifici plurifamiliari, che
voglio accedere direttamente al superbonus 110%.
Ecobonus 110%
L’argomento riguarda, in particolare, gli interventi di
riqualificazione energetica e non quelli di riduzione del rischio
sismico. Questi ultimi, infatti, come previsto dalla norma che ha
definito il sismabonus (e quindi anche il sismabonus 110%)
riguardano il miglioramento strutturale di edifici e non di unità
immobiliari presenti al loro interno.
Nel caso, invece, degli interventi di riqualificazione
energetica, l’art. 119 del Decreto Rilancio riserva la
possibilità di accesso alla detrazione fiscale del 110% per:
- gli edifici in condominio;
- le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; - gli edifici unifamiliari.
Accesso autonomo e indipendenza funzionale
L’attuale versione dell’art. 119, comma 1-bis del Decreto
Rilancio definisce:
- l’accesso autonomo dall’esterno, un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone
d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da
giardino anche di proprietà non esclusiva; - un’unità immobiliare “funzionalmente indipendente” quella
dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di
proprietà esclusiva:- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nelle due nuove risposte, l’Agenzia delle Entrate (pur
dimenticando gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche)
riporta degli esempi esemplificativi.
Per l’accesso autonomo dall’esterno, ad esempio, è necessario
che:
- all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica,
privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino,
scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada
oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio
i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata
e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in
questione; - all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà
gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Per l’indipendenza funzionale ha confermato i 3 dei 4 requisiti
definiti al comma 1-bis dell’art. 119, aggiungendo che accesso
autonomo dall’esterno e indipendenza funzionale devono essere
verificate contemporaneamente.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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