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Superbonus 110%: il Fisco definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente – Lavori Pubblici

Sul tema superbonus 110% sono tanti i
dubbi sorti in questi primi 275 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto
Rilancio
). Tra questi la definizione di accesso
autonomo
e di unità immobiliare funzionalmente
indipendente
.

Dubbi risolti dalle modifiche al Decreto Rilancio

Dubbi che sono stati risolti in corso d’opera, con la
pubblicazione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d.
Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d.
Legge di Bilancio 2021).

Il D.L. n. 104/2020 ha, infatti, aggiunto il comma 1-bis
all’art. 119 del Decreto Rilancio, definendo
l’accesso autonomo dall’esterno. La Legge di Bilancio 2021 ha
aggiunto al suddetto comma 1-bis un periodo circoscrivendo
puntualmente i requisiti per considerare una unità immobiliare
funzionalmente indipendente.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

Finalmente anche l’Agenzia delle Entrate ha recepito queste
modifiche pubblicando due nuove risposte che rispondono a due
quesiti sugli interventi su unità immobiliare funzionalmente
indipendente:

Due risposte su casi analoghi in cui i contribuenti chiedono
lumi sulla indipendenza funzionale richiesta per le unità
immobiliari presenti all’interno di edifici plurifamiliari, che
voglio accedere direttamente al superbonus 110%.

Ecobonus 110%

L’argomento riguarda, in particolare, gli interventi di
riqualificazione energetica e non quelli di riduzione del rischio
sismico. Questi ultimi, infatti, come previsto dalla norma che ha
definito il sismabonus (e quindi anche il sismabonus 110%)
riguardano il miglioramento strutturale di edifici e non di unità
immobiliari presenti al loro interno.

Nel caso, invece, degli interventi di riqualificazione
energetica
, l’art. 119 del Decreto Rilancio riserva la
possibilità di accesso alla detrazione fiscale del 110% per:

  • gli edifici in condominio;
  • le unità immobiliari situate all’interno di edifici
    plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
    di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità
    immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
    unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • gli edifici unifamiliari.

Accesso autonomo e indipendenza funzionale

L’attuale versione dell’art. 119, comma 1-bis del Decreto
Rilancio definisce:

  • l’accesso autonomo dall’esterno, un accesso indipendente, non
    comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone
    d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da
    giardino anche di proprietà non esclusiva;
  • un’unità immobiliare “funzionalmente indipendente” quella
    dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di
    proprietà esclusiva:
    • impianti per l’approvvigionamento idrico;
    • impianti per il gas;
    • impianti per l’energia elettrica;
    • impianto di climatizzazione invernale.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nelle due nuove risposte, l’Agenzia delle Entrate (pur
dimenticando gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche)
riporta degli esempi esemplificativi.

Per l’accesso autonomo dall’esterno, ad esempio, è necessario
che:

  • all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica,
    privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino,
    scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada
    oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio
    i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata
    e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in
    questione;
  • all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà
    gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Per l’indipendenza funzionale ha confermato i 3 dei 4 requisiti
definiti al comma 1-bis dell’art. 119, aggiungendo che accesso
autonomo dall’esterno e indipendenza funzionale devono essere
verificate contemporaneamente.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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