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Con due unità collabenti la spesa massima raddoppia – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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La soglia di spesa per gli interventi che fruiscono del 110% si valorizza al momento dell’inizio lavori, con la conseguenza che in presenza di due unità collabenti, la spesa massima ammissibile (96 mila euro) deve essere raddoppiata. Occhio, invece, alla categoria catastale, assunta a fine lavori, che può pregiudicare la fruibilità del 110%.

Queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate che, in questi ultimi giorni ha risposto (risposte n. 121 e 122) ad alcuni interpelli aventi per oggetto gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

Collabenti. Con la prima (n. 121), l’Agenzia delle entrate risponde ad un contribuente che intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, con medesima forma e dimensione, di un fabbricato pericolante (F/2) composto da due unità immobiliari con frazionamento in sei unità, evidenziando che le dette unità sono prive di impianto di riscaldamento e ubicate in zona montana non servita da reti di gas, acqua e fognatura pubblica ma esclusivamente da energia elettrica.

Sul punto, al fine di fruire della detrazione maggiorata, l’istante chiede come deve essere considerato il limite di spesa, per quante unità deve essere considerato il detto limite, come comportarsi con l’impianto di riscaldamento centralizzato, quale categoria energetica deve essere raggiunta, in assenza di attestazione energetica, se la detrazione maggiorata è applicabile anche agli impianti accessori (smaltimento reflui e adduzione acqua) e il termine in cui è possibile termine i lavori.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che è possibile fruire della detrazione maggiorata del 110% anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale «F/2» ovvero sulle unità collabenti, sempre che, al termine dei lavori l’immobile, rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze), in linea con quanto già indicato nel più recente documento di prassi (circ. 30/E/2020).

Con riferimento ai tetti di spesa, l’Agenzia delle entrate precisa che, anche per la detrazione del 110%, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa, devono essere considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori, tenendo ulteriormente conto che se sull’immobile vengono eseguiti interventi per sismabonus e di recupero del patrimonio edilizio, il limite massimo ammesso alla detrazione non può risultare superiore a 96 mila euro.

Il «sismabonus», infatti, non può fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituisce una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rientra fra gli interventi previsti dalla lett. i) del menzionato art. 16-bis del dpr 917/1986 e, sempre con riferimento alle unità «collabenti», viene confermato che nel caso le stesse siano prive di impianto di riscaldamento, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, comprese quelle destinatarie del 110%, non possono beneficiare delle detrazioni fiscali.

Unica unità immobiliare. Con la seconda risposta (n. 122), l’Agenzia delle entrate, ferma restando l’esclusione delle unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e, ove non aperte al pubblico, A/9, conferma che la detrazione del 110% spetta per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali in condominio, che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare e che, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 178/2020, un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando risulta dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (acqua, luce, gas e climatizzazione) e che, per accesso autonomo, si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Infine, sulla base dei chiarimenti già forniti (circ. 27/E/2016 § 1.7) per una villetta a schiera, composta da tre distinte particelle catastali che sono state unite ai fini fiscali e che costituiscono un’unica residenza, ai fini del 110%, l’unità immobiliare deve essere considerata come una unica unità residenziale unifamiliare.

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